Emendamenti Pd approvati in Commissione Bilancio

 

 

  • Acceleratore degli investimenti regionali (commi 94-96) (emendamento 17.06 Madia)

Aumenta le facoltà assunzionali delle regioni che attivano misure amministrative volte a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti (previsti nel relativo piano definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021). Nel dettaglio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le regioni possono procedere, per il triennio 2019-2021, all’assunzione a tempo determinato, mediante procedure selettive, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 50/2016) (comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici). Le suddette assunzioni sono realizzate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e i relativi contratti sono esclusi dall’applicazione della disposizione secondo cui le amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

  • Sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (comma 61) (emendamento 15.10 NF Nobili)

La norma autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come segway, hoverboard e monopattini, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili. Per le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  • Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio comuni (commi 76-85) (emendamento 16.13 NF Marattin)

La norma assegna ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 400 milioni annui dal 2027 al 2032 e 500 milioni per il 2033, a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all’articolo 16 del disegno di legge).

Viene disciplinata la procedura per la concessione dei contributi ai comuni (chiarendo che non sono assegnate risorse per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti) prevedendo che:

– i comuni presentano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo. Per ciascun anno viene stabilito che la richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e non può eccedere gli importi massimi indicati. Viene altresì specificato che il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell’interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande (comma 2);

– la determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene entro il 15 novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente. Ulteriori disposizioni sono dettate per il caso in cui l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili (comma 3) e sono altresì disciplinate le modalità di acquisizione delle informazioni (comma 4);

– il comune beneficiario del contributo è tenuto a provvedere all’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di determinazione dei contributi (comma 5). Lo stesso comma disciplina inoltre l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta; l’erogazione dei contributi agli enti beneficiari viene effettuata dal Ministero dell’interno secondo un preciso scadenzario individuato dal comma 6. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 5 e 6, il Ministero dell’interno provvede al recupero del contributo, secondo le modalità indicate dal comma 7. Sono altresì disciplinate (dai commi 8 e 9) le procedure per il monitoraggio delle opere e viene consentito, al Ministero dell’interno, di stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, con oneri posti a carico delle risorse medesime.

  • Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (comma 144) (emendamento 21.0.78 NF Boschi)

Si proroga al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti, da ultimo dall’articolo 1, comma 354, della L. 232/2016), elevandone la durata a 5 giorni. Inoltre, si dispone anche per il 2019 che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

  • INAIL e partecipate del MEF (commi 221-224) (emendamento 33.4 NF De Filippo)

Le norme concernono la realizzazione di investimenti immobiliari da parte dell’INAIL.

In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati, nonché alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza volti al contenimento della spesa sanitaria, si autorizza l’INAIL a valutare – in via eccezionale, nell’ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021 e senza maggiori oneri per la finanza pubblica – la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con riferimento esclusivo alle aree caratterizzate da significative condizioni di crisi economico-industriale, individuati nell’ambito degli appositi accordi stipulati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali volti all’unitarietà del sistema termale nazionale (di cui all’art. 4, c. 4, della L. 323/2000). Per il perseguimento delle proprie finalità si riconosce all’INAIL la facoltà di sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi (con particolare riferimento a quelli gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate) la cui politica di investimento sia orientata prevalentemente ad imprese con significative possibilità di crescita, ad imprese attive nella ricerca o alla crescita dimensionale delle imprese. Il comma 223 dispone che all’attuazione di quanto previsto si provvede a valere sulle disponibilità che l’INAIL può detenere presso le aziende di credito e Poste italiane S.p.A.. Relativamente alle società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, il comma 224 dispone che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla distribuzione di utili d’esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate anche per l’aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società.

  • Estensione dell’ambito di attività dell’educatore professionale socio-pedagogico (comma 275) (emendamento 40.6 Ascani)

La norma estende l’ambito di attività dell’educatore professionale socio-pedagogico ai presìdi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi, al fine di conseguire risparmi di spesa.

  • Programmi di edilizia sanitaria (commi 296-297) (emendamento 42.6 Marattin)

Si aumentano (da 26 miliardi) a 28 miliardi di euro le risorse per gli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (pertanto, l’incremento di risorse destinate all’edilizia sanitaria, con riferimento al periodo 2021-2032, aumenta da 2 a 4 miliardi di euro).

  • Reimpianto piante tolleranti o resistenti Xylella fastidiosa (comma 374) (emendamento 49.109 NF Boccia)

Si prevede un incremento di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 del Fondo per i prodotti cerealicoli. olivicoli e lattiero-caseari, per interventi di contrasto al batterio della Xylella fastidiosa.

  • Semplificazione adempimenti contabili comuni (comma 526) (emendamento 66.2 Marattin)

Si dispone un trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano i bilanci entro i termini previsti dal TUEL (Testo unico enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000), ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento. In particolare, si prevede che, a decorrere dall’esercizio 2019, a tali enti non si applicano una serie di disposizioni che prevedono:

– l’obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987);

– l’obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007);

– l’obbligo di contenere le spese di missione (che non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 e il 30% della spesa sostenuta nel 2011) e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (che non possono superare l’80% della spesa sostenuta nel 2009 ) (articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012);

– l’obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili (articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n.98/2011);

– specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili (articolo 24 del decreto-legge n.66/2014).

  • “Dopo di noi” (emendamento Tab. 2.1 NF Carnevali)

Stanziati 2 milioni per il 2019 per il Fondo per il “Dopo di noi” che il Governo si era impegnato a ripristinare.