Al Ministro delle Politiche Agricole
Agroalimenatri e Forestali
On. Maurizio Martina
Gentile Ministro Martina
il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio u.s. è giunto alla attesa soluzione relativa alla IMU sui terreni agricoli, abbandonando il solo criterio altimetrico del centro comunale che tanto malcontento aveva generato in tutto il mondo agricolo, in particolare della montagna, poichè l’altitudine cui è collocata la casa comunale non può essere considerato un criterio rappresentativo della effettiva situazione altimetrica dell’intero territorio comunale.
In conseguenza di ciò si è deciso, relativamente alla applicazione della IMU agricola, di fare riferimento all’elenco di Comuni stilato dall’ISTAT ai sensi della Legge 991/52 “Provvedimenti in favore dei territori montani” che individua i Comuni montani, nei quali viene prevista l’esenzione per tutti i terreni agricoli, e quelli parzialmente montani, nei quali viene prevista l’esenzione solo per i coltivatori diretti e gli imprenditori montaniagricoli a titolo principale.
Riteniamo quello fatto, un notevole passo avanti poichè si passa dai 1.400 Comuni esentati dal pagamento della imposta applicando il criterio per fasce altimetriche, agli attuali 3.456.
Tuttavia se un ottimo risultato è stato raggiunto per la montagna, non si può dire lo stesso per tanti territori collinari, già a suo tempo esentati dal pagamento della ex ICI ed elencati nella Circolare del 14 giugno 1993 n. 9 – Ministero delle Finanze.
Tale elenco, che definiva le aree totalmente svantaggiate e quelle parzialmente svantaggiate, è stato ripreso da ultimo dal Reg. CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale FEASR che predisponeva apposite Misure per il sostegno delle suddette aree caratterizzate da svantaggio derivante da situazioni ambientali e pedoclimatiche penalizzanti ma anche da condizioni insediative, socio-economiche e strutturali in declino.
In tali aree, che nelle precedenti programmazioni comunitarie hanno beneficiato degli aiuti compensativi previsti dalle specifiche Misure attivate nelle varie Regioni, l’agricoltura svolge azioni importantissime non limitate alla realizzazione di produzioni tipiche, biologiche e di qualità. Il ruolo assunto in questi territori dall’attività primaria è anche quello di conservazione del paesaggio, di gestione dei territori e di prevenzione del dissesto idrogeologico oltrechè quello di mantenere vivi gli insediamenti anche laddove le caratteristiche strutturali, la offerta di servizi, la infrastrutturazione – dalle reti viarie al completamento delle filiere – nonchè gli indici socio economici denunciano un decadimento delle comunità.
Riteniamo che i criteri ad oggi adottati per definire l’elenco dei territori assoggetabili ad IMU non tengano conto di tutto quanto sopra riportato e penalizzino i territori ricadenti nelle ormai ex zone svantaggiate o parzialmente svantaggiate.
Le chiediamo pertanto, così come richiesto anche nelle interrogazioni e nella risoluzione presentate dagli scriventi, di rivedere i criteri che definiscono le aree esentate dal pagamento della IMU sui terreni agricoli al fine di pervenire ad una più equa imposizione fiscale che permetta di esentare le aree, non solo quelle montane individuate dall’elenco ISTAT redatto ai sensi della L. 991/52, in cui l’attività agricola rappresenta un comparto ancora in difficoltà, sebbene fondamentale per la tenuta sociale, economica e idrogeologica di intee aree del nostro Paese.
Riteniamo utile un confronto dei suddetti territori con il Ministero da Lei presieduto, nelle forme e nei modi che riterrà più opportune.
Nel ringraziarLa per l’attenzione porgiamo distinti saluti.
Roma 3 Febbraio 2015
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